Giudizio di appello, rinuncia all’impugnazione, spese di lite

Va confermato che nel giudizio di appello, la rinuncia all’impugnazione da parte dell’appellante equivale a rinuncia all’azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell’appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell’art. 306 c.p.c., comma 4, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. NDR: in tal senso Cass. 6 marzo 2018, n. 5250. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.4.2022, n. 11034 11034_Download CondividiPost correlati:Appello, rinuncia all'impugnaz ..........

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