Giudizi in materia di esecuzione forzata, controversie insorte in fase di distribuzione, regime della sospensione feriale, non applicabilità
Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l’inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.5.2022, n. 13797
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