Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo

Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato così che, in relazione all’esito finale della lite, può aversi la legittima condanna della parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.6.2023, n. 17589 Download CondividiPost correlati:Giudice del rinvio cui la causa è ..........

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