Forma del pignoramento d.c. (dopo Cartabia): doppio onere

La disposizione di cui all’art. 543 co. 5 c.p.c., nella versione post riforma c.d. Cartabia ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, così recita: “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”. La norma, nella sua dizione letterale, è chiara nell’imporre al cre ..........

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