Fax: se si prova l’invio, la ricezione è presunta.
Una volta dimostrato l’avvenuto invio del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione [Tribunale di Cassino, ordinanza del 20.11.2013].
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