Fattura elettronica vs fattura non elettronica ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo

La fattura di per sé (ad eccezione della c.d. fattura elettronica il cui obbligo non era però vigente per gli anni di cui si tratta) non costituisce di per sé prova scritta sufficiente del credito richiedendosi al riguardo l’estratto autentico delle scritture contabili come previsto dall’art. 634 c.II c.p.c. (ricordando che la tenuta delle scritture è obbligatoria). Tribunale Arezzo, sentenza del  7.01.2021 Download CondividiPost correlati:Chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'', 'dies a quo' ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta n. 471 del 2023) Novembre 30, 2023 Mancato invio di fattura non estingue ..........

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