Fallimento: mandato difensivo, immediato scioglimento; giudice della causa in cui si sia costituita la procedura, liquidazione delle spese legali, importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore, passaggio in giudicato, conseguenze

Va affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione ex art. 26 l.fall., ha diritto di pretendere la differenza a titolo d’ingiustificato arricchimento della massa, ..........

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