Fallimento, automatica interruzione del processo, termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, dichiarazione giudiziale dell’interruzione, notifica a ciascuna parte, necessità

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 legge fall. per le domande di credito (nella specie, come detto, non integrantisi), decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronunci ..........

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