Facoltà di ridurre fino alla metà il compenso del difensore e liquidazione dei compensi dei professionisti riferiti a più fasi del giudizio

La facoltà, riconosciuta al giudice dal D.M. n. 140 del 2012, art. 9 (applicabile “ratione temporis”), di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l’opera prestata nelle controversie “ex lege” n. 89 del 2001, incontra un limite nell’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. In tema di spese processuali, in applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41 i compensi dei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della corr ..........

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