Espropriazione di crediti presso terzi, ordinanza di assegnazione, spese di registrazione, titolo esecutivo

Laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un’irripetibilità; per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo ese ..........

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