Esistenza di un titolo esecutivo, domanda di fallimento, abuso del diritto, esclusione

Ai sensi della L. Fall., art. 5, lo stato d’insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo; consegue che, per poter chiedere il fallimento, è sufficiente l’esistenza di un qualsivoglia titolo esecutivo e non può considerarsi abusivo il comportamento del creditore che, munito di un tale titolo, adotti l’iniziativa procedimentale; la categoria giuridica dell’abuso del diritto è infatti collocata a valle del principio di buona fede, donde può essere pertinente evocarla solo ove l’atto di esercizio di un diritto (anche processuale) risulti animato dal mero fine di causare un pregiudizio, ..........

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