Condanna a favore di terzo, carattere eccezionale, rito del lavoro

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudiziol’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell’ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell’ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.   Tribunale di Milano, sentenza del 3.3.2017 CondividiPost correlati: ..........

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