È onere della parte che deposita un documento spiegare come lo stesso integri efficacia probatoria a sostegno della propria domanda

La domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia va rigettata qualora la società si sia limitata a formulare la domanda in questi termini pressocché testuali depositando il relativo documento (che conta ben 421 pagine e va dal 2010 a febbraio 2018), senza nulla dedurre quando sarebbe avvenuta la segnalazione a sofferenza e tanto meno quale tipo di pregiudizio la società avrebbe conseguentemente subito (non risultando gravato il Tribunale dall’onere di verificare se eventualmente nelle 421 pagine si trovino elementi di riscontro alla teoria attorea e quali elementi risultino rilevanti allo scopo); deve quindi concludersi nel s ..........

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