Durata dei processi davanti al giudice di pace, domanda di equa riparazione, ammissibilità, rimedio preventivo dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.

Va enunciato il seguente principio di diritto: “nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex L. n. 89 del 2001, artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, sussiste per la parte l’onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la “regola”, in base al modello dell’art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 149 del 2022), che la decisione della ca ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi