Doppia mediazione legittima: prima precedente al processo, poi demandata dal giudice.
Anche se l’attore abbia proposto prima e fuori della causa una domanda di mediazione, non è inibita l’attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata: i due modelli di mediazione sono diversi e non alternativi; si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili [Tribunale di Roma, sezione tredicesima, ordinanza del 5.12.2013].
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