Doppia mediazione legittima: prima precedente al processo, poi demandata dal giudice.

Anche se l’attore abbia proposto prima e fuori della causa una domanda di mediazione, non è inibita l’attivazione da parte del Giudice della  mediazione demandata: i due modelli di mediazione sono diversi e non alternativi; si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili [Tribunale di Roma, sezione tredicesima, ordinanza del 5.12.2013]. Scarica qui la sentenza >> Scarica qui la sentenza con la vignetta >> CondividiPost correlati:Il giudice d’appello afferma la giurisdizione negata dal primo giudice e poi statuisce nel merito: quali conseguenze? Settembre 17, 2021 L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice non pu ..........

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