Domanda per il pagamento del compenso avvocato, cliente residente all’estero, giurisdizione

Il tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, vanno confermati i seguenti principi: i) ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione; ii) in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia ..........

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