Domanda basata su presupposti fattuali risultanti da documenti prodotti solo con la prima memoria ex art. 183: inammissibilità

È inammissibile, perché tardiva, la domanda basata su presupposti fattuali differenti dalla domanda di cui all’atto introduttivo, in quanto risultanti da documenti prodotti solo in allegato alla prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.   Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 23.2.2016, n. 2358 CondividiPost correlati:Azione ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. e oggetto del successivo giudizio di merito: inammissibilità delle domande formulate per la prima volta nella prima memoria ex art.… Marzo 13, 2022 Domanda riconvenzionale, eccezione di prescrizione sollevata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., inammissibilità Aprile 12 ..........

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