Documento nuovo in appello: sino a quando si può eccepire?

Qualora l’eccezione di novità della produzione documentale non risulti essere stata fatta nel giudizio di appello, la parte non ha la possibilità di prospettarla come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo (l’ipotetica violazione dell’art. 345 c.p.c.) questione rilevabile d’ufficio e, dunque, rilevabile anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla memoria di replica, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e grado del processo, ha consumato il potere di impugnazione. Ciò, alla stregua dell’esegesi dell’art. 157 c.p.c., comma 3, proposta da Cass. n. 213 ..........

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