Documenti probatori redatti in lingua straniera e mancata nomina di un traduttore

Pur non essendo obbligatoria la nomina di un traduttore, il giudice non può considerare inutilizzabili documenti probatori sol perché redatti in lingua straniera. Va quindi censurata – ex art. 122 c.p.c., comma 1, art. 123 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1 – la decisione del giudice di ritenere inutilizzabili documenti in lingua straniera senza disporne la traduzione.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.11.2015, n. 22563 CondividiPost correlati:Procura alle liti in lingua straniera, contestuale produzione in giudizio della traduzione in italiano, omissione, conseguenze Novembre 12, 2023 Il principio della obbligatorietà della lingua italia ..........

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