Dichiarazione dell’ufficiale giudiziario di non aver trovato nessuno: non è accertamento dell’effettiva residenza del destinatario, né è attestazione dotata di pubblica fede

La dichiarazione con cui l’ufficiale giudiziario (o l’ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all’indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull’effettiva residenza del destinatario, né costituisce un’attestazione dotata di pubblica fede. L’ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione “l’assenza” del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, né compie indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell’atto, immette quest ..........

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