Deliberazioni condominiali, nullità, rilevabilità d’ufficio

Va confermato che alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale (per analogia applicabile anche alle delibere dei consorzi quando costituiti tra non imprenditori) si applica il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 cod. civ., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d’ufficio la nullità. Ben può, quindi, il giudice rilevare di ufficio la nullità quando, come nella specie, si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda. Corte di appello di ..........

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