Cose appartenenti solo ad alcuni condomini: rappresentanza processuale dell’amministratore

L’amministratore dell’intero condominio è l’unico soggetto fornito, ai sensi dell’art. 1131 c.c., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio: ivi comprese, quindi, le controversie attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni ma non a tutti i proprietari degli immobili partecipanti al condominio.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.12.2018, n. 32906 CondividiPost correlati:La verifica della legittimazione processuale attiva dell'amministratore di condominio a proporre la lite che non rientri nei limiti delle sue attribuzioni Marz ..........

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