Domanda relativa all’affidamento e alla collocazione dei figli, giudizio di divorzio, giurisdizione

L’art. 5 c.p.c., pone la regola secondo la quale “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”. Qualora la domanda relativa all’affidamento e alla collocazione del figlio minore sia stata proposta nel contesto del giudizio di divorzio, lo stato di fatto rilevante onde determinare la giurisdizione non può che essere quello anteriore alla successiva ordinanza del giudice istruttore, che (seppur provvisoriamente) abbia autorizzato il genitore a trasferire all ..........

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