Copia della sentenza impugnata prodotta senza attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento: ricorso per cassazione improcedibile

Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente ..........

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