Contribuente e contestazione della conformità dell’originale di un documento prodotto in copia

La contestazione della conformità dell’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausola di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento sia degli aspetti per i quali si assume differisca dell’originale. Ciò posto, il contribuente non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte ..........

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