Annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali e legittimazione ad agire dei condomini assenti e dissenzienti

In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c. quale condizione dell’azione di annullamento anzidetto, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. Tribunale di Roma, sentenza del 20.5.2021 Download CondividiPost correlati:Interesse ad agire: la domanda di annullamento o ..........

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