Contratto di mutuo sottoscritto dal solo correntista: carenza di interesse del cliente a sollevare l’eccezione

Posto che l’art. 127 T.U.B. disciplina i poteri officiosi del giudice sulla rilevazione delle nullità nei contratti bancari, nessuna “protezione” – perlomeno nel senso che della nullità di cui all’art. 127 TUB ha dato la Cassazione che l’ha definita “nullità di protezione” – garantisce l’omessa sottoscrizione da parte della banca al documento contrattuale che invece dovrebbe essere un rilievo che tutela un interesse dell’istituto di credito e non del cliente. Ammesso quindi che davvero il rapporto si sia instaurato con l’assenza della sottoscrizione dell’istituto di credito del modulo contrattuale, tale eccezione spetta solo all’istituto di credito e non al cliente che è privo di interesse e di legittimazione ad eccepire tale carenza visto che, rispetto alla sua posizione contrattuale, alle sue obbligazioni ed ai suoi interessi, essa è priva di effetti giuridici e contrattuali, non comportando alcun maggior onere o alcuna minore garanzia, aspetti che sono entrambi tutelati dalla forma scritta della proposta e dell’accettazione per le ragioni più sopra esposte.

 

Tribunale di Padova, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 14.11.2016

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