Contratto di conto corrente bancario, azione per la ripetizione dell’indebito, correntista, onere della prova

La Corte del rinvio dovrà fare applicazione del principio di diritto che si viene ad enunciare: in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi” ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.4.2020, n. 7895 Download CondividiPost correlati:Conto corrente bancario e me ..........

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