Consulenza contabile e produzione tardiva di documenti: questi i limiti

In materia di preclusioni relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, deve escludersi l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito. All’uopo, è, infatti, irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., tale consenso può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, ovvero utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice [Corte di Appello di Lecce, sentenza del 12.6.2013]. Scarica qui la sentenza >> Condivi ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi