Condominio: sì alla deroga dei criteri di ripartizione delle spese, ma a queste condizioni

I criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall’art. 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale – che perciò si definisce “di natura contrattuale” -, ovvero in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità, o col consenso di tutti i condomini. Tribunale Roma, sezione quinta, sentenza del 3.2.2023 Download CondividiPost correlati:Liquidazione del compenso avvocato: sì alla prevalente attribuzione a taluni soltanto dei criteri di cui al D.M. 55/2014, art. ..........

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