L’assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo?

L’assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell’emissione, sia stata per esso assolta l’imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall’art. 6 della Tariffa allegata al d.p.r. 647/72; e’, invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l’incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.11.2022, n. 35192 Download CondividiPost correlati:Riforma Cartabia: la mancata esibizione del titolo esecutivo in originale da parte del creditore non può costituire motivo di estinzione della proce ..........

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