Compenso avvocato, sproporzione tra petitum e l’effettivo valore della controversia, conseguenze

Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 2, prima parte, prevede nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, che si abbia riguardo “al valore corrispondente all’entità della domanda” mentre, a norma del D.M. n. 55 cit., art. 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell’art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verifi ..........

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