Compenso avvocato, forma scritta, necessità

Ai sensi dell’art. 2233 c.c., comma 3 (come sostituito del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2-bis, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006), l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dalla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 2 (recante la nuova disciplina sull’ordinamento professionale forense), che, nell’innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell’incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui dello stesso art. ..........

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