Cointestazione del conto corrente: sì alla presunzione che inverte solo l’onere probatorio.

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto. Orbene, tale presunzione dà vita soltanto all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.1.2014, n. 809]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Onere probatorio e presunzione ..........

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