Censura in cassazione formulata senza premurarsi della sua intelligibilità: inammissibilità

Va pronunciata l’inammissibilità qualora già dalla semplice lettura del motivo si evinca che, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., la censura – costituita dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e tra loro inestricabilmente cumulate – sia formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.1.2 ..........

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