Cartella di pagamento: notifica diretta dell’agente della riscossione al portiere in assenza dell’invio della raccomandata di avvenuta notificazione

La notifica diretta dell’agente della riscossione delle cartelle di pagamento al portiere, anche in assenza dell’invio di ulteriore raccomandata di avvenuta notificazione è idonea a perfezionare il procedimento notificatorio. L’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto. NDR: in tal senso Cass. 18/02/2016, n. 3254; si veda in argomento an ..........

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