C.T.U. e motivazione del giudice
In materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall’effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d’un’appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell’esperto nominato dall’ufficio (consulente tecnico), assistite dalla presunzione d’imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall’esigenza di sostenere le ragioni del preponente.
Tribunale di Milano, sentenza del 10.1.2020, n. 135
Download
CondividiPost correlati:Success
..........
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo