Azione nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione: responsabilità processuale

Al fine di contenere l’abuso dello strumento processuale, l’applicazione dell’art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede una disamina in relazione alla sussistenza di dolo o colpa, ma la mera sussistenza di una di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, vale a dire aver agito nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (come nel caso di domanda di convalida di sfratto di immobile commerciale nella consapevolezza del documento in atti relativo all’esonero dal pagamento del canone mensile nei mesi di durata dei lavori condominiali). Tribunale di Roma, sezione sesta, sentenza del 2.10.2018 CondividiPost correlati:Responsa ..........

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