Azione del terzo danneggiato e assicurazione contro i rischi della responsabilità civile: chi paga le spese di lite?

La persona che abbia stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo in due ipotesi: o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente), oppure quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive od avventate. Cassazione civile ..........

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