Atto di alienazione di un bene immobile compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato

In linea generale l’atto di alienazione di un bene immobile, compiuto e trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è inopponibile all’esecuzione individuale in corso, benchè tale inopponibilità sia non assoluta e rimanga condizionata alla permanenza del processo esecutivo, di modo che, in caso di estinzione del processo esecutivo prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, ex art. 632 c.p.c., diventano inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi anche il pignoramento. Costituisce eccezione a questo principio il venir meno della procedura esecutiva che dipenda dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in q ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi