Proposta transattiva ad udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti finalizzata anche alla conciliazione: non rappresenta riconoscimento del diritto altrui

Va confermato il principio per cui le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo – non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria – in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., nel caso in cui non raggiungano l’effetto desiderato (fattispecie relativa a proposta transattiva – formulata dal convenuto ad udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, finalizzata anche alla conciliazione – del seguente tenore: “in via meramente transattiva ed all’unico fine di tentare ..........

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