Attività interpretativa del titolo giudiziale da parte del giudice dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Va confermato che l’attività interpretativa del titolo giudiziale deve essere condotta anzitutto sulla base del dispositivo, con la possibilità di integrarne la portata alla luce del contenuto della relativa motivazione. Peraltro, tale attività non può mai risolversi nella deduzione di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni operate nel titolo medesimo, poiché l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non configura la sede per la valutazione della correttezza e legittimità delle determinazioni così adottate; solo in caso di obiettiva ambiguità o incertezza del contenuto del titolo, l’interpretazione da parte del Giudice dell’opposizione pu ..........

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