Attività di polizia è attività pericolosa ex art. 2050 c.c.

L’attività di polizia, sebbene non sia per sua natura attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., configurandosi come compito indefettibile imposto allo Stato in difesa di beni e interessi della collettività, può in concreto ricondursi alla fattispecie prevista da detta norma “per la natura dei mezzi adoperati” (armi o altri mezzi coazione, di pari pericolosità), allorché – sulla base di un giudizio di merito, non implicante alcun sindacato sulle scelte discrezionali dell’amministrazione – emerga un uso imperito o imprudente degli stessi, ovvero il loro carattere di anormalità o eccedenza, e dunque di sproporzionalità rispetto alla situazione contingente [Cassazione civil ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi