Adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico ed autorizzazione del Tribunale: ecco come si interpreta l’art. 31, comma 3, d.lgs. 150/2011

Il dettato normativo dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 150/11 (“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”) va interpretato nel senso che il trattamento medico-chirurgico  può essere autorizzato  nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. L’intervento deve essere autorizzato, quando necessario a tale limitato fine.Ove non sussista ..........

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