Assicurazione, spese di giudizio e patto di gestione della lite

Il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell’assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall’assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l’appunto, di tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Mette conto solo osservare che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell’assicuratore diviene giustificato ove l’assicurato decida di non avvalersi della ..........

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