Improcedibile il ricorso se il ricorrente non notifica l’atto introduttivo alla controparte e anche in caso di mancata prova della notifica

Il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame – applicare la disposizione di cui all’art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell’ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine. Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della part ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi