Assicuratore RCA, azione di rivalsa: legittimazione passiva e oneri probatori

L’assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza. L’assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell’assicurato, ai sensi dell’art. 144, comma secondo, cod. ass., ha l’onere di provare&n ..........

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