Assegnazione della causa ad altro giudice e differimento d’ufficio dell’udienza, mancata comunicazione all’avvocato, nullità

La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell’assegnazione della causa ad altro giudice, e del differimento d’ufficio dell’udienza già fissata ad una udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.10.2016, n. 20247 CondividiPost correlati:Processo tributario, omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione: nullità e ..........

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