Condanna penale, reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, giudice dell’impugnazione e giudice dell’esecuzione: cosa avviene ai capi della sentenza sugli interessi civili?

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili. Cassazione penale, sezioni unite, sentenza del 7.11.2016, n. 46688 CondividiPost correlati:Contributo unificato - Art. 573 comma 1-bis c.p.p. - Contributo unifica ..........

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