Art. 700 c.p.c.: domanda inammissibile quando è diretta alla restituzione dell’immobile oggetto di locazione finanziaria, anche se si vuole concedere a terzi.

E’ inammissibile per difetto di residualità la domanda ex art. 700 c.p.c. di restituzione dell’immobile oggetto di locazione finanziaria, anche allorché l’istante intenda, nelle more del giudizio di merito per la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto, disporre economicamente del cespite concedendolo a terzi in locazione o alienandolo, perché la prima esigenza è tutelata dall’ordinamento tramite la misura cautelare tipica del sequestro giudiziario, e la seconda ben avrebbe potuto essere perseguita in tempi rapidi mediante il ricorso al giudizio sommario di cognizione disciplinato agli artt. 702-bis c.p.c. e ss. [Tribunale di Nola, sezione seconda, or ..........

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